Federfarma ha diffuso una circolare per chiarire alcuni aspetti della Legge 124/2017; uno di questi è che le società proprietarie di ambulatori e strutture medico-sanitarie non possono detenere farmacie né partecipare come socie in società titolari di esercizi farmaceutici.

 

Proprietà della farmacia

Possono essere titolari di farmacia privata:

  • I farmacisti iscritti all’albo forniti di idoneità;
  • Le società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti);
  • Le società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone);
  • Le società cooperative a responsabilità limitata.

 

Titolari in forma individuale

Solo i farmacisti idonei possono essere titolari in forma individuale di una o più farmacie.

 

Società titolari di farmacie

Il direttore della farmacia gestita in società dev’essere un farmacista con idoneità, ma non occorre che sia anche socio. Ogni società potrà essere titolare di un numero di farmacie non superiore, nell’ambito di una regione, al 20% del totale degli esercizi esistenti.

 

Incompatibilità

Una persona fisica socio di società proprietaria di farmacie non può:

– esplicare attività nel settore della produzione del farmaco;

– esplicare attività nel settore dell’informazione scientifica del farmaco;

– esercitare la professione medica;

– essere titolare individuale o gestore provvisorio di farmacia;

– essere direttore o collaboratore di altra farmacia della quale non è socio;

– essere parte di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

A sua volta, una società socia di società titolare di farmacie non può contemporaneamente:

– Esplicare attività nel settore della produzione del farmaco

– Esplicare attività nel settore dell’informazione scientifica del farmaco

Appare fondato sostenere che le società proprietarie di ambulatori medici non possono partecipare in qualità di socio in una società proprietaria di farmacie.

 

Trasferimento della titolarità

Resta valida la disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 8, della legge 362/1991che consente il trasferimento della titolarità dell’esercizio «decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione».

Ciò si applica sia ai titolari di farmacia in forma individuale sia alle società. Non si applica invece al trasferimento di quote sociali, per le quali non sono necessarie autorizzazioni.

In caso di trasferimento da persona fisica a persona fisica, l’acquirente dev’essere obbligatoriamente «un farmacista iscritto all’albo professionale che abbia conseguito l’idoneità o abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria competente» (articolo 12, comma 8, della 475/1968). Anche le norme relative al trasferimento mortis causa rimangono in vigore, ma sempre nel solo caso in cui siano coinvolte soltanto persone fisiche. L’erede, di conseguenza, ha oggi sei mesi di tempo (dalla presentazione della dichiarazione di successione) per conseguire i requisiti di legge e intestarsi la titolarità, oppure conferire la farmacia in una società e rimanere socio della stessa.