Ddl Concorrenza

Il maxiemendamento è stato è stato approvato con voti 158 favorevoli, 110 contrari e un astenuto.

Il Comma 158 sopprime i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie ed introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della professione medica.

Il Comma 159 fissa il tetto per l’ingresso delle società di capitali: non più del 20% delle farmacie

esistenti nel territorio di una regione.

Il Comma 162 permette alle farmacie che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, il trasferimento territoriale in alcuni comuni della stessa regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum di 5.000 euro. Per l’ammissibilità del trasferimento, la graduatoria deve perfezionarsi prima dell’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.

Il Comma 165 dispone nuove regole per la vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del foglietto illustrativo. Attualmente Aifa può autorizzare la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo. Con la nuova previsione invece, nel caso dell’autorizzazione da parte di Aifa, il cittadino ha diritto di scegliere tra il ritiro del nuovo foglietto in formato analogico (cioè, cartaceo) e la ricezione con metodi digitali, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Comma 166 stabilisce che le farmacie potranno essere aperte anche oltre gli orari e i turni stabiliti, che rappresentano, secondo la nuova norma, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di questo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente all’ordine provinciale dei farmacisti e all’informazione alla clientela, attraverso cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.